COMODATO DELL'ARMA DA CACCIA
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COMODATO DELL'ARMA DA CACCIA
Inizio oggi la trattazione di un argomento che, a giudicare dalle frequenti domande che mi fanno amici cacciatori, sembrerebbe di attualità:
il comodato dell'arma da caccia;
1- per comodato si intende il prestito e quindi la cessione gratuita dell'arma, ovviamente tra due persone entrambe titolari di valido titolo per la detenzione e/o il porto dell'arma stessa,
2- il comodato delle armi, che solitamente è vietato dalla legge (L. 110/75 art. 22), è poi consentito dalla stessa norma, come eccezione, per le sole armi per uso scenico, per quelle sportive ed infine per quelle da caccia,
3- ovviamente, anche questo titolo di cessione dell'arma è soggetto all'obbligo (art. 38 T.U.L.P.S.) di denuncia all'Autorità di P.S. più vicina (nell'ordine, Questura, Commissariato, Comandi Carabinieri). Tale denuncia, oggi deve essere "immediata", come previsto dal medesimo articolo 38; ma a partire dal 1° luglio 2011, per effetto del Decreto Legislativo nr. 204/2010 all'articolo 3, potrà essere presentata entro le successive 72 ore dall'inizio del possesso. Oggi, quindi, anche se la cosa deve avvenire al più presto possibile, deve esserlo tuttavia entro tempi ragionevoli.
4- Di conseguenza, per combinato disposto tra l'art. 22 della L. 110/75 e l'art. 38 del TULPS, ritengo che il comodato dell'arma da caccia sia sempre consentito, avendone i due protagonisti i titoli necessari, e sia sottoposto all'obbligo di denuncia solo se sia di durata talmente lunga da consentire, ragionevolmente, ad entrambi i soggetti di recarsi presso i suddetti Uffici per formalizzare la denuncia della cessione,
5- mi riferisco in particolare ai casi di prestito o comodato che durano poche ore, al massimo una giornata di caccia: ebbene, essi sono consentiti e non soggetti ad alcun obbligo formale di denuncia. Dal 1° luglio 2011, invece, si potrà prestare l'arma da caccia anche fino a 72 ore (3 giorni), senza obblighi formali di denuncia, ovviamente.
6- fino ad allora, nell'incertezza ed indefinitezza della norma, ritengo però sia utile avere con se quanto meno una dichiarazione datata e rilasciata dal titolare dell'arma, di cessione temporanea della stessa ovvero, quantomeno una fotocopia della denuncia fatta a suo tempo dal proprietario, a legittimarne il possesso.
il comodato dell'arma da caccia;
1- per comodato si intende il prestito e quindi la cessione gratuita dell'arma, ovviamente tra due persone entrambe titolari di valido titolo per la detenzione e/o il porto dell'arma stessa,
2- il comodato delle armi, che solitamente è vietato dalla legge (L. 110/75 art. 22), è poi consentito dalla stessa norma, come eccezione, per le sole armi per uso scenico, per quelle sportive ed infine per quelle da caccia,
3- ovviamente, anche questo titolo di cessione dell'arma è soggetto all'obbligo (art. 38 T.U.L.P.S.) di denuncia all'Autorità di P.S. più vicina (nell'ordine, Questura, Commissariato, Comandi Carabinieri). Tale denuncia, oggi deve essere "immediata", come previsto dal medesimo articolo 38; ma a partire dal 1° luglio 2011, per effetto del Decreto Legislativo nr. 204/2010 all'articolo 3, potrà essere presentata entro le successive 72 ore dall'inizio del possesso. Oggi, quindi, anche se la cosa deve avvenire al più presto possibile, deve esserlo tuttavia entro tempi ragionevoli.
4- Di conseguenza, per combinato disposto tra l'art. 22 della L. 110/75 e l'art. 38 del TULPS, ritengo che il comodato dell'arma da caccia sia sempre consentito, avendone i due protagonisti i titoli necessari, e sia sottoposto all'obbligo di denuncia solo se sia di durata talmente lunga da consentire, ragionevolmente, ad entrambi i soggetti di recarsi presso i suddetti Uffici per formalizzare la denuncia della cessione,
5- mi riferisco in particolare ai casi di prestito o comodato che durano poche ore, al massimo una giornata di caccia: ebbene, essi sono consentiti e non soggetti ad alcun obbligo formale di denuncia. Dal 1° luglio 2011, invece, si potrà prestare l'arma da caccia anche fino a 72 ore (3 giorni), senza obblighi formali di denuncia, ovviamente.
6- fino ad allora, nell'incertezza ed indefinitezza della norma, ritengo però sia utile avere con se quanto meno una dichiarazione datata e rilasciata dal titolare dell'arma, di cessione temporanea della stessa ovvero, quantomeno una fotocopia della denuncia fatta a suo tempo dal proprietario, a legittimarne il possesso.
Ultima modifica di beccacciaio il Mar Dic 21, 2010 8:02 am - modificato 1 volta.
beccacciaio- Cacciatore
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Re: COMODATO DELL'ARMA DA CACCIA
Effettivamente conoscendo bene le leggi....magari portandosi appresso in questo caso gli articoli che interessano si possono evitare disguidi tra il cittadino e le forze dell'ordine.Comunque quanto dici con autorevolezza io lo interpreto come un segnale da parte del legislatore di voler fare chiarezza sulla spinosa questione delle leggi in materia di armi.Ciao da Nello.
ps........saremo pochi in questi forum....pero' adesso comincia a non mancare proprio nulla!!!.....siamo in serie A!!!.....ognuno con le mansioni a lui piu' congeniali.
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Nello Gentile- BARONE (=baro grosso)
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Re: COMODATO DELL'ARMA DA CACCIA
Grazie Alberto, ritengo che un po' di chiarezza in questi argomenti aiuterebbe a non incappare in sanzioni dovute solo a difficoltà interpretative.
Se hai tempo e voglia potresti dare un'occhiata al forum proposto da Stexico (che ho spostato in questa sezione) che chiede quanti fucili si possono portare a caccia... (a caccia con due fucili?). Come vedrai abbiamo dato interpretazioni diverse, alcune che si basano sull'eperienza e altre su circolari piu' o meno credibili.... ma una risposta definitiva è difficile da dare...
Se hai tempo e voglia potresti dare un'occhiata al forum proposto da Stexico (che ho spostato in questa sezione) che chiede quanti fucili si possono portare a caccia... (a caccia con due fucili?). Come vedrai abbiamo dato interpretazioni diverse, alcune che si basano sull'eperienza e altre su circolari piu' o meno credibili.... ma una risposta definitiva è difficile da dare...
Re: COMODATO DELL'ARMA DA CACCIA
Tempo fà mi si prospettò la possibilità di dover prestare un'arma ad un amico che aveva la propria in riparazione, chiesi al Giudice Mori su come dovermi comportare. Anche lui mi disse di fare due righe di prestito indicando la data dello stesso.
Re: COMODATO DELL'ARMA DA CACCIA
Sul comodato d'uso penso che problemi non c'è ne siano.......quanto scritto da Alberto non lascia dubbi,quindi Carabinieri,Polizia e Guardia di Finanza non hanno problemi al recepire la normativa....ma sulle Guardie Venatorie e Forestale qualche dubbio c'è l'ho!!!
Nello Gentile- BARONE (=baro grosso)
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