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REVOCA DEL PORTO D'ARMI E DETENZIONE DELLE ARMI.

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Messaggio  Nello Gentile Mar Gen 04, 2011 1:23 pm

Aspettiamo Alberto.
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Messaggio  wildboar1 Mar Gen 04, 2011 1:51 pm

Mi vien da grattarmi.... un tema un pò più simpatico non era possibile? Rolling Eyes
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Messaggio  beccacciaio Mer Gen 05, 2011 8:34 pm

eccomi,
la revoca o il diniego del porto d'armi è disciplinata negli articoli 11 e 43 del Tulps; in realtà, anche se in questi articoli si parla come motivazione di provvedimenti di condanna per reati gravi, in coda all'articolo 43 si fa riferimento testualmente anche a "chi non può provare la sua buona condotta e non da affidamento di non abusare delle armi". In pratica, si è voluto attribuire al Questore un'ampia discrezionalità circa la valutazione prognostica dei requisiti della c.d. buona condotta e dell'affidabilità circa il non abuso delle armi da parte del richiedente o del titolare di un porto d'armi per uso caccia o tiro a volo. Sia la dottrina che la giurisprudenza sono d'accordo sul fatto che in capo ai citati soggetti non vi è un diritto soggettivo a ricevere o mantenere la titolarità della licenza, ma un semplice interesse legittimo, cioè una posizione giuridica di minore peso e quindi maggiormente scalfibile dal potere discrezionale della P.A.; quest'ultima chiamata a decidere sul contrasto tra l'interesse del titolare di porto d'armi a mantenerlo e l'interesse (superiore) ad evitare rischi per la pubblica incolumità e per la tranquilla convivenza. L'unico limite del Questore consiste nella congrua motivazione del provvedimento di diniego o di revoca che sia, quindi l'eccesso di potere si può contestare solo nei casi di abnormità o di chiara carenza nella motivazione. La giurisprudenza amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), ovviamente, trattandosi di normativa datata (1931) e, come al solito, anche un po generica, è ondivaga; anche se in prevalenza le sentenze, da me consultate sull'argomento, vanno nella direzione della maggiore tutela dell'ampio potere discrezionale del Questore. Quest'ultimo, in sostanza, può decidere, anche in assenza di una sentenza di condanna ovvero in presenza di un provvedimento successivo di riabilitazione penale, solo sulla base di elementi oggettivi (denuncie, querele, informazioni raccolte dalle forze di polizia, ecc.) che comunque siano sufficienti a far ritenere alla P.A. che vi sia anche una semplice, futura possibilità di un abuso nell'uso delle armi da parte del soggetto richiedente o già titolare di un porto d'armi.

Riguardo alla detenzione, la questione è più semplice: innanzitutto, essa è cosa diversa dal porto o dall'utilizzo dell'arma fuori dall'abitazione o dalle sue strette pertinenze (terrazzo, giardino, cortile, porta di casa, ecc.), quindi non occorre il porto d'armi, ma al limite è necessario il nulla osta del Questore (per i non possessori di licenza di polizia che le intendano acquistare per trasportarle a casa); quindi l'arma può essere detenuta in casa anche carica ed utilizzata al solo scopo della legittima difesa, da chiunque (alcune Questure in genere richiedono anche un certificato di abilità nell'uso delle armi e/o un certificato di sanità mentale, salvo che non vengano detenute anche le relative munizioni). Ovviamente, devono essere prese precauzioni adeguate ad impedire sia l'uso indebito dell'arma stessa da parte di alcune categorie di persone: bambini, incapaci, ecc., sia la facile sottrazione della medesima da parte di malintenzionati ladri. Non sono necessarie però cassaforti, salvo che la casa ove sono custodite le armi non possegga valide difese passive (portoncino di adeuata robustezza, posizionamento ai piani superiori ovvero finestre e balconi altrimenti ben protetti, posizione non isolata, ecc.); in condizioni normali, quindi, è sufficiente nascondere l'arma in luogo non facilmente accessibile o visibile.......
Le armi si possono detenere, solo previa denuncia alla autorità di polizia (in ordine, Questura, Commissariato P.S., Comando Carabinieri) ed in numero non superiore a 3 se comuni da sparo, a 6 se sportive e quindi in numero illimitato se trattasi di fucili da caccia.
Ciao da Alberto
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Messaggio  Nello Gentile Mer Gen 05, 2011 8:58 pm

Mi si era spento il computer .....e devo scrivere da capo Mad
Ciao Alberto ..........ma quando due si querelano e sono entrambi titolari di porto d' armi o anche uno dei due........gia' di per se, non hanno dimostrato di non abusare delle armi?
Io al posto delle forze dell'ordine.... se in una lite "pesante" tra due o piu' persone con qualcuno di essi titolare o meno di porto d'armi e dalle informazioni sono a conoscenza della vicenda,mi preoccuperei se.....nessuno delle parti denuncia!!!

ps........e poi a meno che non si tratti di raptus incontrollabile dato da rancori di vecchia data che continuano a covare per es. in un ambito familiare.....uno che ha deciso di fare "danno"....usa armi denunciate?.....quanto meno usa un revolver 38 special(il primo che mi viene in mente) che non lascia tracce....con matricola abrasa!!!
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Messaggio  Nello Gentile Gio Gen 06, 2011 9:25 am

Ciao Alberto.....una domanda io oltre a sette fucili da caccia ho denunciato tre armi corte (due semiautomatiche e un revolver) piu' lo Spas 12,ma quest'ultimo come viene considerato?...perche' se è dichiarato arma comune io a questo punto dovrei rinunciare a una di quest'ultime.
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Messaggio  beccacciaio Gio Gen 06, 2011 4:44 pm

Caro Nello, le situazioni cui hai fatto riferimento sono riferite a delitti che possono essere commessi con le armi ma con un dolo di premeditazione; da queste ipotesi che fanno riferimento a persone particolarmente e notoriamente pericolose, se ne affiancano altre ugualmente pericolose che sono quelle collegate ai delitti con dolo d'impeto. In questi ultimi casi l'uso dell'arma per offendere non è premeditato, ma nasce da un impeto dovuto ad un momento di rabbia, che può scatenare la violenza anche in persone, apparentemente normali e mansuete. E' in questi casi allora che vale quel giudizio prognostico che fa il Questore nel rilasciare o meno un porto d'armi, ovvero revocarlo; quando dal pregresso della persona emergono elementi oggettivi e comportamentali, che denotano una sia pure latente tendenza al facile e violento scatto d'ira o ad un non perfetto autocontrollo (anche in persone, ripeto, normali). Credimi Nello, è solo nel nostro interesse di cacciatori escludere motivatamente le persone che non garantiscano un più che perfetto autocontrollo delle proprie azioni e reazioni.
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Messaggio  beccacciaio Mer Gen 12, 2011 7:22 pm

Nello Gentile ha scritto:Ciao Alberto.....una domanda io oltre a sette fucili da caccia ho denunciato tre armi corte (due semiautomatiche e un revolver) piu' lo Spas 12,ma quest'ultimo come viene considerato?...perche' se è dichiarato arma comune io a questo punto dovrei rinunciare a una di quest'ultime.
come è andata poi a finire con il tuo SPAS 12 ?
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Messaggio  Nello Gentile Mer Gen 12, 2011 8:11 pm

L'ho consegnato in caserma per farlo rottamare......non voglio rogne!!! Wink

ps........ne'tanto meno discussioni.....ho seguito il tuo consiglio!!! Wink Wink
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